Art. 20

Regime linguistico

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato soltanto nello Stato membro d'origine, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. 2.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia nello Stato membro d'origine sia in uno o più Stati membri ospitanti, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate: a) in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine; e b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 3.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri ospitanti, ma non nello Stato membro d'origine, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate, a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Inoltre, lo Stato membro d'origine può stabilire nelle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che le informazioni previste dalla regolamentazione siano comunicate, a scelta dell'emittente, in una lingua accettata dalla sua autorità competente o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 4.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 spettano non all'emittente, bensì alla persona che ha chiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente. 5.   Gli Stati membri consentono agli azionisti e alla persona fisica o giuridica di cui agli di notificare le informazioni all'emittente a norma della presente direttiva soltanto in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se l'emittente riceve tale notifica, gli Stati membri non possono imporre allo stesso di fornire una traduzione in una lingua accettata dalle autorità competenti. 6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente. 7.   Se è proposta, presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un'azione legale relativa al contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione, il soggetto tenuto al pagamento dei costi della traduzione di tali informazioni ai fini dell'azione legale è stabilito conformemente alla legge di tale Stato membro.
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Regime linguistico (Art. 20 Direttiva (UE) 2004/109) — Testo vigente | Portale Normativo