Art. 12

Procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti

In vigore dal 15 dic 2004
1.   La notifica di cui agli include le informazioni seguenti: a) la situazione risultante dall'operazione, in termini di diritti di voto; b) la catena di imprese controllate mediante le quali i diritti di voto sono effettivamente detenuti, se del caso; c) la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia; e d) l'identità dell'azionista, anche se quest'ultimo non ha diritto ad esercitare i diritti di voto alle condizioni previste dall', e della persona fisica o giuridica avente il diritto di esercitare i diritti di voto per conto dell'azionista. 2.   La notifica all'emittente è effettuata il più presto possibile ma comunque entro quattro giorni di negoziazione, il primo dei quali è il giorno successivo a quello in cui l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all', a) viene a conoscenza dell'acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto ovvero al giorno in cui, considerate le circostanze, sarebbe dovuto venirne a conoscenza, indipendentemente dalla data in cui l'acquisizione, la cessione o la possibilità di esercitare i diritti di voto ha effetto; o b) è informato dell'evento di cui all', paragrafo 2. 3.   Un'impresa è esentata dall'obbligo di notifica a norma del paragrafo 1 se la notifica è effettuata dall'impresa madre o, ove l'impresa madre sia un'impresa controllata, dall'impresa madre di quest'ultima. 4.   L'impresa madre di una società di gestione non è tenuta ad aggregare le sue partecipazioni ai sensi degli con le partecipazioni gestite dalla società di gestione alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE, sempre che la società di gestione eserciti i diritti di voto indipendentemente dall'impresa madre. Tuttavia, gli si applicano qualora l'impresa madre o un'altra impresa controllata dell'impresa madre abbia investito in partecipazioni gestite da tale società di gestione e la società di gestione non abbia discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti a tali partecipazioni e possa esercitare gli stessi solo su istruzioni dirette o indirette dell'impresa madre o di un'altra impresa controllata dell'impresa madre. 5.   L'impresa madre di una società d'investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE non è tenuta ad aggregare le sue partecipazioni ai sensi degli con le partecipazioni che tale società d'investimento gestisce, su base individuale, ai sensi dell', paragrafo 1, punto 9 della direttiva 2004/39/CE, sempre che: — la società d'investimento sia autorizzata a fornire il servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE; — eserciti i diritti di voto inerenti alle azioni in questione esclusivamente dietro istruzioni impartite per iscritto o con mezzi elettronici o assicuri che i servizi di gestione individualizzata del portafoglio siano prestati indipendentemente rispetto a qualsiasi servizio a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE mediante la creazione di opportuni meccanismi; e — la società d'investimento eserciti i suoi diritti di voto indipendentemente dall'impresa madre. Tuttavia, gli si applicano qualora l'impresa madre, o un'altra impresa controllata dell'impresa madre, abbia investito in partecipazioni gestite da tale società di investimento e la società di investimento non abbia discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti a tali partecipazioni e possa esercitare gli stessi solo su istruzioni dirette o indirette dell'impresa madre o di un'altra impresa controllata dell'impresa madre. 6.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, e comunque entro tre giorni di negoziazione a decorrere da tale ricevimento, l'emittente rende pubbliche le informazioni contenute nella notifica. 7.   Uno Stato membro d'origine può esentare gli emittenti dall'obbligo di cui al paragrafo 6 se le informazioni contenute nella notifica sono rese pubbliche dalla sua autorità competente, alle condizioni di cui all', al momento del ricevimento della notifica, ma comunque entro tre giorni di negoziazione a decorrere da tale ricevimento. 8.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure di esecuzione volte a: a) stabilire un formato standard da utilizzare in tutta la Comunità per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'artico 19, paragrafo 3; b) predisporre un calendario di «giorni di negoziazione» per tutti gli Stati membri; c) stabilire i casi in cui l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all', o entrambi, devono effettuare la necessaria notifica all'emittente; d) precisare le circostanze nelle quali l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all', sarebbe dovuto venire a conoscenza dell'acquisizione o della cessione; e) precisare le condizioni di indipendenza che devono essere soddisfatte dalle società di gestione e dalle loro imprese madri o dalle società d'investimento e dalle loro imprese madri per beneficiare delle esenzioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
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