Art. 4

Relazioni finanziarie annuali

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L'emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno cinque anni. 2.   La relazione finanziaria annuale comprende: a) il bilancio sottoposto a revisione; b) la relazione sulla gestione; e c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati. 3.   Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati conformemente alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (15), il bilancio sottoposto a revisione comprende tali conti consolidati redatti conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i conti annuali dell'impresa madre redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa madre ha sede. Se l'emittente non è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio sottoposto a revisione comprende i conti redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la società ha sede. 4.   Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente agli articoli 51 e 51 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (16) e, se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, conformemente all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE. La relazione di revisione, firmata dalla persona o dalle persone responsabili della revisione del bilancio, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. 5.   La relazione sulla gestione è stilata conformemente all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e, se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, conformemente all'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE. 6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può altresì modificare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.
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Relazioni finanziarie annuali (Art. 4 Direttiva (UE) 2004/109) — Testo vigente | Portale Normativo