Art. 14

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Qualora un emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato acquisisca o ceda azioni proprie, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'emittente, lo Stato membro d'origine assicura che l'emittente renda pubblica la percentuale di azioni proprie il più presto possibile, ma comunque entro i quattro giorni di negoziazione successivi a tale acquisizione o cessione nel caso in cui la percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie del 5 % o del 10 % dei diritti di voto. Tale percentuale è calcolata in base al numero totale di azioni che conferiscono diritti di voto. 2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:109:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo