Art. 15

In vigore dal 15 dic 2004
Ai fini del calcolo delle soglie di cui all' lo Stato membro d'origine prescrive almeno che l'emittente comunichi al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale alla fine di ciascun mese di calendario durante il quale si è verificato un aumento o una diminuzione di tale totale.
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Art. 15 Direttiva (UE) 2004/109 — Testo vigente | Portale Normativo