Art. 37

Relazioni

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Entro il 10 aprile 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria agli . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il 10 ottobre 2007. 2.   Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.
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Relazioni (Art. 37 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo