Art. 34

Rimpatrio

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che desiderano rimpatriare. CAPO VIII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
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Rimpatrio (Art. 34 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo