Art. 35

Cooperazione

In vigore dal 29 apr 2004
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:83:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione (Art. 35 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo