Art. 32
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.
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