Art. 36

Personale

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
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Personale (Art. 36 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo