Art. 33

Accesso agli strumenti di integrazione

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono i programmi d'integrazione che considerano adeguati o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi. 2.   Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione.
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