Art. 31

Accesso all'alloggio

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria abbiano accesso ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.
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Accesso all'alloggio (Art. 31 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo