Art. 15
Danno grave
In vigore dal 29 apr 2004
Sono considerati danni gravi:
a)
la condanna a morte o all'esecuzione; o
b)
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
c)
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Storico versioni
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