Art. 19

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell', paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se: a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell', paragrafi 1 e 2; b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria. 4.   Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell', paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. CAPO VII CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria (Art. 19 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo