Art. 23

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare. 2.   Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. Gli Stati membri possono definire le condizioni applicabili ai benefici relativi ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria. In tali casi gli Stati membri assicurano che i benefici offerti garantiscano un adeguato tenore di vita. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e V. 4.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. 5.   Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
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Mantenimento dell'unità del nucleo familiare (Art. 23 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo