Art. 37
Relazioni
In vigore dal 29 apr 2004
1. Entro il 10 aprile 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria agli . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il 10 ottobre 2007.
2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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