Art. 8
Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno
In vigore dal 29 apr 2004
1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:
a)
l'opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e
b)
l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato; e
c)
la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all', lettere b) e c).
2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l'adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.
3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all', il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI BENEFICIARI DEL TITOLO DI SOGGIORNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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