Art. 3

Campo di applicazione

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri. 2.   Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. 3.   La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.
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Campo di applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo