Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 29 apr 2004
La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva. CAPO II PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO
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Disposizioni più favorevoli (Art. 4 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo