Art. 7

Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica. 2.   Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale. 3.   Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo. 4.   Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.
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Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno (Art. 7 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo