Art. 11

Lavoro, formazione professionale e istruzione

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno. 2.   Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.
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Lavoro, formazione professionale e istruzione (Art. 11 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo