Art. 11
Lavoro, formazione professionale e istruzione
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.
Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.
2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.
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