Art. 15

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 29 apr 2004
La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.
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Clausola di salvaguardia (Art. 15 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo