Art. 15 · Clausola di salvaguardia

Art. 15

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 29 apr 2004
La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:81:oj#art-15