Art. 14

Ritiro

In vigore dal 29 apr 2004
Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi: a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure b) se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure d) se la vittima cessa di cooperare; oppure e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
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Ritiro (Art. 14 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo