Art. 9
Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'.
2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall', paragrafo 3, i minorenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:81:oj#art-9