Art. 14
Ritiro
In vigore dal 29 apr 2004
Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:
a)
se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure
b)
se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure
c)
per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure
d)
se la vittima cessa di cooperare; oppure
e)
se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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