Art. 16

Relazione

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Entro il 6 agosto 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione. 2.   Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.
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Relazione (Art. 16 Direttiva (UE) 2004/81) — Testo vigente | Portale Normativo