Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2004
Ai sensi della presente direttiva: a) per «cittadino di paese terzo» s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, del trattato; b) «favoreggiamento dell'immigrazione illegale» abbraccia casi quali quelli di cui agli della direttiva 2002/90/CE del Consiglio; c) «tratta di esseri umani» abbraccia casi quali quelli di cui agli della decisione quadro 2002/629/GAI; d) per «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento» s'intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di paese terzo; e) per «titolo di soggiorno» s'intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio; f) per «minori non accompagnati» s'intendono i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.
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