Art. 19

In vigore dal 29 apr 1996
1. Il costo delle indagini e dei controlli di cui all' è a carico del proprietario o del detentore degli animali. Qualora l'indagine confermi la fondatezza dei sospetti, il costo delle analisi effettuate in applicazione degli è a carico del proprietario o del detentore degli animali. 2. Fatte salve le sanzioni penali o amministrative, le spese per la distruzione degli animali risultati positivi o considerati tali ai sensi dell' sono a carico del proprietario degli animali e senza alcun indennizzo né compensazione.
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Art. 19 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo