Art. 22
In vigore dal 29 apr 1996
Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze o prodotti non autorizzati o di sostanze elencate nell'allegato I, categoria A e categoria B 1 e 2, tali sostanze o prodotti non autorizzati sono posti sotto controllo ufficiale fino a quando l'autorità competente abbia preso le opportune disposizioni, fatte salve le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
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