Art. 20
In vigore dal 29 apr 1996
1. Ai fini della presente direttiva si applica la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (19).
2. Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dalla presente direttiva non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine conformemente all', punto 2, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese corredate di motivazione.
Ove il primo Stato membro tema che non vengano prese misure o che queste non siano sufficienti, ricerca con il secondo Stato membro i modi e gli strumenti atti ad ovviare alla situazione, eventualmente mediante visita in loco.
Gli Stati membri interessati informano la Commissione circa le controversie e le soluzioni intervenute.
Se gli Stati membri coinvolti nella controversia non pervengono ad un accordo, uno di essi adisce, entro un termine ragionevole, la Commissione la quale incarica uno o più esperti di emettere un parere in merito.
In attesa di detto parere degli esperti, lo Stato membro di destinazione può controllare i prodotti provenienti dagli stabilimenti o dagli allevamenti di cui trattasi nella controversia; in caso di esito positivo prende misure analoghe a quelle previste all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/662/CEE (20).
Tenuto conto del parere degli esperti, misure appropriate possono essere prese secondo la procedura di cui all'.
Tali misure possono essere riesaminate, secondo la stessa procedura, sulla base di un nuovo parere espresso da esperti entro quindici giorni.
Storico versioni
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