Art. 15

In vigore dal 29 apr 1996
1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV per essere esaminati in laboratori autorizzati. Le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono precisate secondo quanto disposto all'. Al momento di rilasciare un'autorizzazione di immissione in commercio (AIC) per un medicinale veterinario destinato a essere somministrato a una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, le autorità competenti trasmettono ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all', secondo comma, punto 8 della direttiva 81/581/CEE (18) e all' del regolamento (CEE) n. 2377/90. 2. Per le sostanze della categoria A, tutti i risultati positivi constatati in caso di ricorso ad un metodo di routine anziché ad un metodo di riferimento devono essere confermati con metodi di riferimento stabiliti, conformemente al paragrafo 1, da un laboratorio autorizzato. Per tutte le sostanze, in caso di contestazione relativa ad un'analisi contraddittoria, questi risultati devono essere confermati dal laboratorio nazionale di riferimento, designato ai sensi dell', paragrafo 1, per la sostanza o il residuo in causa. In caso di conferma dei risultati, quest'ultima analisi deve essere effettuata a carico del ricorrente. 3. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito, si applicano gli articoli da 16 a 19 nonché le misure previste al capo V. Qualora l'analisi riveli la presenza di residui autorizzati o di contaminanti in quantità superiore ai livelli fissati dalla normativa comunitaria o, in attesa di quest'ultima, ai livelli fissati dalla legislazione nazionale, si applicano gli . Quando l'esame di cui al presente paragrafo riguarda animali o prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta motivata dell'autorità competente che ha effettuato l'esame, applica all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza le disposizioni dell', paragrafo 2, e degli , nonché le misure previste al capo V. Quando tale esame riguarda prodotti o animali da un paese terzo, l'autorità competente che ha effettuato l'esame, ne informa la Commissione, che prende le misure previste all'.
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Art. 15 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo