Art. 16
In presenza di risultati positivi ottenuti in conformità dell'articolo 15 gli Stati membri fanno in modo che:
In vigore dal 29 apr 1996
1. l'autorità competente ottenga senza indugio:
a) tutti gli elementi necessari per individuare l'animale e l'azienda d'origine o di provenienza;
b) le necessarie precisazioni circa l'analisi e i suoi risultati. Se dai risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro risulta la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o più paesi terzi, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima coordina le misure opportune prese dagli Stati membri in cui si è rivelata necessaria un'indagine o un'azione;
2. l'autorità competente effettui:
a) un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, secondo i casi, al fine di determinare le cause della presenza di residui;
b) nel caso di sostanze o prodotti non autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente (trattamento illecito) un'indagine sull'origine delle sostanze o dei prodotti in oggetto a livello, a seconda del caso, della fabbricazione, della movimentazione, del magazzinaggio, del trasporto, della somministrazione, della distribuzione o della vendita;
c) qualsiasi altra indagine supplementare che essa ritenga necessaria;
3) gli animali su cui sono stati effettuati dei prelievi siano identificati chiaramente. Essi non possono in alcun caso lasciare l'azienda finché non siano disponibili i risultati dei controlli.
Storico versioni
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