Art. 14

In vigore dal 29 apr 1996
1. Ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento. Per ciascun residuo o gruppo di residui è designato un solo laboratorio nazionale di riferimento. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2000, gli Stati membri possono continuare ad affidare l'esame di uno stesso residuo o di una stessa categoria di residui a diversi laboratori nazionali da essi designati prima della data di adozione della presente direttiva. L'elenco dei laboratori così designati è stabilito secondo la procedura di cui all'. Tali laboratori svolgono i seguenti compiti: - coordinare le attività dei laboratori nazionali abitualmente incaricati delle analisi dei residui e, in particolare, di coordinare le norme e i metodi d'analisi per ciascun residuo o gruppo di residui di cui trattasi, - assistere l'autorità competente nell'organizzazione del piano di sorveglianza dei residui, - organizzare periodicamente prove comparative per ciascun residuo o gruppo di residui per i quali essi sono stati designati, - garantire l'osservanza, da parte dei laboratori nazionali, dei limiti fissati, - garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento, - assicurare al personale la possibilità di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione o dai laboratori comunitari di riferimento. 2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato V, capitolo 1. Le competenze e le condizioni di attività di tali laboratori sono definite all'allegato V, capitolo 2.
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Art. 14 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo