Art. 21

In vigore dal 29 apr 1996
1. Laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono verificare in loco, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, l'applicazione uniforme dei piani e il sistema di controllo di questi ultimi da parte di tali autorità. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata una verifica offre agli esperti della Commissione l'assistenza necessaria al compimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato dell'esito delle verifiche effettuate. Lo Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dell'esito di dette verifiche e deve comunicare alla Commissione le misure prese. La Commissione, se ritiene che tali misure siano insufficienti, adotta - dopo aver consultato lo Stato membro in questione e aver valutato le misure necessarie per garantire la sanità pubblica - le opportune misure secondo la procedura di cui all'. 2. Le disposizioni generali d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione delle verifiche di cui al paragrafo 1, primo comma (comprese le modalità di collaborazione con le autorità competenti), sono fissate secondo la procedura di cui all'. CAPO V Misure da adottare in caso di infrazione
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Art. 21 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo