Art. 33
In vigore dal 29 apr 1996
1. Se è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue voti.
3. a) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato misure entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:23:oj#art-33