Art. 30
In vigore dal 29 apr 1996
1. Quando dai controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE emerge che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita - «partita» ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e) della direttiva 91/496/CEE - o si costata la presenza di tali prodotti o sostanze in tutta una partita - o una sua frazione - originaria di uno stesso stabilimento, l'autorità competente adotta nei confronti degli animali e dei prodotti interessati le seguenti misure:
- informa la Commissione della natura dei prodotti utilizzati e della partita in questione; a sua volta, la Commissione ne informa senza indugio tutti i posti di frontiera,
- gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere sequestrate - mediante deposito di una provvigione per le spese di controllo - al posto di frontiera incaricato dell'ispezione per essere sottoposte ad un controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite o frazioni di partite.
Qualora da questi nuovi controlli risulti la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di residui di tali sostanze o prodotti;
i) la partita o frazione di partita oggetto del controllo, deve essere rispedita nel paese d'origine, a spese di chi l'ha spedita o del suo mandatario, con chiara menzione sul certificato dei motivi del rifiuto della partita;
ii) in funzione della natura dell'infrazione costatata e del rischio associato a tale infrazione, chi l'ha spedita può scegliere tra la rispedizione della partita o frazione di partita oggetto di controllo, la sua distruzione o l'utilizzazione per altri scopi autorizzati dalla legislazione comunitaria, senza però avere diritto ad indennizzi o compensazioni;
- la Commissione è informata del risultato dei controlli rafforzati e procede, tenendo conto di tali informazioni, a tutte le indagini necessarie per stabilire i motivi e l'origine delle infrazioni constatate.
2. Qualora dai controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE risulti un superamento dei limiti massimi di residui, si attuano i controlli di cui al precedente paragrafo 1, secondo trattino.
3. Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all', paragrafo 1, essa sospende - secondo la procedura di cui all' - il beneficio di detti accordi per gli animali ed i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato, persuadendone il comitato permanente veterinario, che si è posto rimedio alle inosservanze e sono state applicate sanzioni ai trasgressori. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.
Se necessario, per il ripristino del beneficio di detti accordi, una missione comunitaria comprendente anche esperti degli Stati membri potrà recarsi in loco, a spese del paese terzo interessato, per verificare le misure adottate.
CAPO VII Disposizioni generali
Storico versioni
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