Art. 29
In vigore dal 29 apr 1996
1. Un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria ed in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla presente direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I. Su richiesta della Commissione detto piano deve essere riformulato, segnatamente qualora i controlli di cui al paragrafo 3 lo rendano necessario.
Ai piani che devono essere presentati dai paesi terzi si applicano le disposizioni dell', relative ai termini di presentazione ed aggiornamento dei piani.
Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dalla presente direttiva, in particolare devono soddisfare le condizioni dell' e precisare gli elementi di cui all' della presente direttiva e soddisfare le condizioni dell', paragrafo 2 della direttiva 96/22/CE.
La Commissione approva detto piano secondo la procedura di cui all'. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse garanzie alternative a quelle derivanti dall'applicazione della presente direttiva.
2. In caso di inosservanza del disposto del paragrafo 1, l'iscrizione di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria o il beneficio del «prelisting» può essere sospeso, secondo la procedura di cui all', su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
3. Il rispetto delle condizioni e delle garanzie contenute nei piani presentati dai paesi terzi interessati è verificata in occasione dei controlli di cui all' della direttiva 72/462/CEE (22) e dei controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE (23) e 91/496/CEE (24).
4. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti dai paesi terzi, conformemente alle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
Storico versioni
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