Art. 36

In vigore dal 29 apr 1996
1. Le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE, nonché le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, sono abrogate al 1° luglio 1997. 2. Sono parimenti abrogati a tale data: a) l', paragrafo 3 della direttiva 71/118/CEE; b) l', paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/437/CEE; c) l'ultimo capoverso del paragrafo II, lettera 3.B, capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE; d) l', paragrafo 1 della direttiva 92/45/CEE; e) l', paragrafo 1 della direttiva 92/46/CEE. 3. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate, devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI.
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Art. 36 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo