Art. 4
In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri affidano ad un servizio o organismo pubblico centrale il coordinamento dell'esecuzione delle ricerche previste dal presente capo eseguite sul loro territorio nazionale.
2. II servizio o organismo di cui al paragrafo 1 ha i seguenti compiti:
a) elaborare il piano previsto all', in modo che i servizi competenti possano eseguire le ricerche previste;
b) coordinare le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui; tale coordinamento riguarda tutti i servizi che contribuiscono alla lotta contro l'uso fraudolento di sostanze o prodotti negli allevamenti;
c) raccogliere tutte le informazioni necessarie a valutare i mezzi adottati e i risultati ottenuti nell'attuazione delle misure del presente capo;
d) trasmettere ogni anno alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni e i risultati di cui alla lettera c), compresi i risultati delle indagini avviate.
3. Il presente articolo non riguarda le norme più specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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