Art. 6

In vigore dal 29 apr 1996
1. Il piano deve attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti all'allegato IV. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all', la Commissione può adeguare le esigenze di controllo minime fissate in detto allegato, purché risulti chiaramente che tale adeguamento potenzia l'efficacia generale del piano per lo Stato membro interessato e non riduce in alcun modo le sue possibilità di individuazione dei residui o dei casi di trattamento illecito di sostanze indicate nell'allegato I. 2. Al riesame delle categorie di residui da ricercare in conformità dell'allegato II e alla determinazione dei livelli e delle frequenze del prelievo di campioni relativi agli animali e ai prodotti di cui all', non ancora fissati dall'allegato IV, si deve procedere secondo la procedura di cui all', la prima volta entro un termine massimo di 18 mesi dall'adozione della presente direttiva. A tal fine sarà tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure nazionali esistenti, nonché delle informazioni comunicate alla Commissione in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti intese ad assoggettare tali settori specifici alla ricerca di residui.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo