Art. 2
In vigore dal 29 apr 1996
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 96/22/CE del Consiglio. Inoltre si intende per:
a) «sostanze o prodotti non autorizzati»: sostanze o prodotti la cui somministrazione ad un animale è vietata dalla normativa comunitaria;
b) «trattamento illecito»: uso di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria per fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa stessa ovvero, o se del caso, dalle varie normative nazionali;
c) «residuo»: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
d) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro, competente in materia veterinaria o qualsiasi altra autorità a cui essa ne ha delegato competenza;
e) «campione ufficiale»: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura, della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
f) «laboratorio autorizzato»: laboratorio autorizzato dall'autorità competente di un Stato membro ad eseguire l'analisi di un campione ufficiale che riveli la presenza di residui;
g) «animale»: tutti gli animali delle specie contemplate dalla direttiva 90/425/CEE (15);
h) «partita di animali»: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso tempo in condizioni uniformi di allevamento;
i) «sostanza â-agonista»: una sostanza antagonista della stimolazione dei Beta adrenorecettori.
CAPO II Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze
Storico versioni
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