Art. 9
A. Gli Stati membri provvedono affinché:
In vigore dal 29 apr 1996
1) tutte le aziende che commercializzano i loro animali e tutte le persone fisiche o morali che effettuano il commercio di detti animali siano sottoposte ad una registrazione preliminare presso le autorità competenti e si impegnino a rispettare la normativa comunitaria e nazionale pertinente e, più in particolare, le disposizioni degli della direttiva 90/425/CEE;
2) i proprietari o i responsabili degli stabilimenti di prima trasformazione di prodotti primari di origine animale adottino - segnatamente mediante misure di autocontrollo - tutte le disposizioni necessarie per:
a) accettare - nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario - soltanto gli animali per i quali il produttore è in grado di garantire che i periodi di sospensione sono stati rispettati;
b) per accertarsi che gli animali d'ingrasso o i prodotti introdotti nello stabilimento:
i) non contengano residui a livelli che superano i limiti massimi autorizzati;
ii) non presentino alcuna traccia di sostanze o prodotti vietati;
3) a) i produttori o i responsabili di cui ai punti 1 e 2 commercializzino soltanto
i) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della presente direttiva;
ii) animali per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto per tali prodotti o sostanze;
iii) prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti i) e ii);
b) qualora una persona fisica o morale diversa dal produttore presenti un animale ad uno stabilimento di prima trasformazione, gli obblighi di cui alla lettera a) spettino a tale persona fisica o morale.
B. Ai fini dell'applicazione del paragrafo A gli Stati membri provvedono, fermo restando il rispetto delle norme previste dalle direttive che disciplinano l'immissione sul mercato dei vari prodotti di cui trattasi:
- a stabilire, nella loro legislazione, il principio della sorveglianza sulla qualità della filiera a cura delle varie parti interessate;
- a rafforzare le misure di autosorveglianza che devono essere introdotte nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità.
Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri, su loro richiesta, delle disposizioni previste a tale scopo e in particolare delle disposizioni adottate ai fini del controllo di cui al paragrafo A, punto 3, lettera a), i) e ii).
Storico versioni
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