Art. 23

In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine, durante il periodo di sequestro previsto all', possono lasciare l'azienda d'origine o essere ceduti a terzi solo sotto controllo ufficiale. L'autorità competente prende le misure appropriate in funzione della natura della o delle sostanze individuate. 2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell', sia confermato un trattamento illecito, l'animale o gli animali riconosciuti positivi sono immediatamente abbattuti in loco, oppure condotti direttamente al mattatoio designato o ai recinti appositi per lo squartamento, accompagnati da un certificato veterinario ufficiale per esservi abbattuti. Gli animali abbattuti sono inviati ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE (21). Inoltre, in questo caso si deve procedere a un prelievo di campioni a spese dell'azienda su tutte le partite di animali dell'azienda sotto indagine e che possono essere sospette. 3. Tuttavia, se risulta positiva almeno la metà dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo, conformemente all', l'allevatore può scegliere tra un controllo su tutti gli animali presenti nell'azienda e che potrebbero essere sospetti oppure il loro abbattimento. 4. Per un successivo periodo di almeno dodici mesi, l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso a scopo di ricerca dei residui considerati. Qualora sia istituito un sistema organizzato di autosorveglianza, l'imprenditore in causa ne perde i benefici per il periodo suddetto. 5. Le aziende o gli stabilimenti che riforniscono l'azienda interessata, tenuto conto dell'infrazione costatata, sono sottoposti a un controllo supplementare rispetto a quanto previsto all', paragrafo 1, al fine di rivelare l'origine della sostanza considerata. Lo stesso dicasi per tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali dell'azienda d'origine o di provenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:23:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo