Art. 27

In vigore dal 29 apr 1996
Fatte salve le sanzioni professionali o penali, devono essere prese le opportune misure amministrative nei confronti di ogni persona che, a seconda dei casi, si sia resa responsabile della cessione o della somministrazione di sostanze o prodotti vietati, oppure della somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati per fini diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.
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Art. 27 Direttiva (UE) 1996/23 — Testo vigente | Portale Normativo