Art. 8

Registrazione degli intermediari

In vigore dal 22 dic 1995
1. In caso di immissione in commercio di additivi, per i quali è stabilito un tenore massimo, diversi da quelli di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato e di immissione in commercio di premiscele di additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato, gli intermediari devono essere registrati. Le disposizioni previste al punto 7 del capitolo II.c) dell'allegato si applicano, secondo i casi, agli intermediari che condizionano, imballano, immagazzinano o immettono in commercio additivi o premiscele di additivi. 2. Si considerano soddisfare «de facto» le condizioni di cui al paragrafo 1, gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'. 3. La registrazione è - ritirata in caso di cessazione dell'attività o qualora si verifichi che l'intermediario non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività e non si conformi a tale requisito entro un termine ragionevole, - modificata qualora l'intermediario dichiari di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato registrato la prima volta.
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Registrazione degli intermediari (Art. 8 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo