Art. 9

Procedura per la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari

In vigore dal 22 dic 1995
1. Ai fini della registrazione, gli stabilimenti considerati all', paragrafo 2 e gli intermediari considerati all', paragrafo 1 presentano a partire dall 1° aprile 1998 una dichiarazione alle competenti autorità dello Stato membro in cui intendono esercitare la loro attività. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che, alla data del 1° aprile 1998, esercitavano una o più attività menzionate rispettivamente all' o all' possono continuare la loro attività a condizione che abbiano presentato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 entro il 1° settembre 1998.
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