Art. 12
Procedura semplificata
In vigore dal 22 dic 1995
Nel caso in cui uno stabilimento di fabbricazione di un additivo benefici già di un'autorizzazione di fabbricazione per la medesima sostanza attiva in quanto medicinale veterinario ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 81/851/CEE (1), gli Stati membri non sono obbligati a verificare che siano soddisfatte le condizioni contemplate all', paragrafo 2, lettera a) e riprese nel capitolo I.1.b) dell'allegato della presente direttiva, fatta eccezione, tuttavia, dei requisiti ivi indicati ai punti 4, 5, 6.2 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:69:oj#art-12