Art. 4

Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari

In vigore dal 22 dic 1995
1. Ai fini del loro riconoscimento, gli stabilimenti di cui all' e gli intermediari di cui all' che intendono esercitare per la prima volta una o più delle attività di cui rispettivamente all' o 3 presentano una domanda alle competenti autorità dello Stato membro in cui sono situati i loro impianti, a partire dal 1° aprile 1998. Gli Stati membri provvedono affinché si deliberi in merito alle domande di riconoscimento di cui al primo comma entro un termine di sei mesi dalla loro presentazione. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che, al 1° aprile 1998, esercitavano una o più attività di cui rispettivamente all' o 3 possono continuare la loro attività finché non si sia deliberato in merito alla loro domanda di riconoscimento, a condizione che abbiano presentato detta domanda entro il 1° settembre 1998. Gli Stati membri decidono in merito alle domande di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui al primo comma entro il 1° aprile 2001.
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