Art. 3

Riconoscimento degli intermediari

In vigore dal 22 dic 1995
1. In caso di immissione in commercio di additivi, di prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE o di premiscele di additivi di cui all'allegato, rispettivamente capitolo I.1.a) o I.2.a), gli intermediari devono essere riconosciuti. Le disposizioni previste al punto 7 dei capitoli I.1.b) o I.2.b) dell'allegato si applicano, secondo i casi, agli intermediari che condizionano, imballano, immagazzinano o immettono in commercio additivi, premiscele di additivi o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE. 2. Il riconoscimento è: - ritirato in caso di cessazione dell'attività o qualora si verifichi che l'intermediario non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività e non si conformi a tale requisito entro un termine ragionevole, - modificato qualora l'intermediario abbia dimostrato la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato riconosciuto la prima volta.
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Riconoscimento degli intermediari (Art. 3 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo